For a New Dimension of Health Care
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STATUTO

dell'Associazione EURAMA - European Ayurveda Medical Association
(Società Europea Medici Ayurvedici)

 

PREMESSE

L'Ayurveda, la "scienza della vita" è la dottrina medica tradizionale del subcontinente indiano, caratterizzata da singolari metodi per mantenere e raggiungere la salute fisica, spirituale e mentale. L‘obiettivo tramandato è "il mantenimento della salute nelle persone sane e la guarigione delle malattie nei malati e sofferenti" (prevenzione e terapia).

L'ayurveda è tramandato fino ai nostri giorni senza interruzioni dalla Civiltà Vedica indiana, attingendo agli originali testi vedici come fonte e riferimento. EURAMA rispetta e mantiene integralmente questa tradizione.

Ayurveda ha influenzato in modo decisivo circa 2000 anni fa la medicina del mondo in quei tempi conosciuta. Nel passato più recente tuttavia la sua applicazione si è limitata prevalentemente all'India. Dagli anni 80 l'ayurveda si è diffuso rapidamente in tutto il mondo e oggigiorno è un concetto conosciuto in molti paesi.

Nonostante che l'Ayurveda fosse originariamente una dottrina medica integrale, oggigiorno viene applicato al di fuori dell'India erroneamente solo nel suo aspetto di "wellness".

Tradizionalmente l'applicazione di metodi diagnostici e terapeutici era nelle mani di medici molto ben preparati ("Vaidyas, sapienti della verità).

L'obiettivo di EURAMA è di far conoscere Ayurveda in Europa come dottrina medica integrale, inclusi anche i suoi metodi diagnostici e terapeutici e l'applicazione della sua farmacopea, che viene applicata da medici e vaidyas per il mantenimento o raggiungimento della salute dei propri pazienti. Ciò è valido specialmente per le applicazioni piuttosto invasive dell'Ayurveda per es. nelle terapie di purificazione come il Panchakarma.

In Europa l'Ayurveda trova la sua applicazione come medicina complementare e alternativa (CAM) accanto alla medicina moderna e alla ricerca scientifica, specialmente in quei settori nei quali la medicina moderna non riesce a soddisfare le nostre aspettative in termini di sicurezza e di efficacia (nella prevenzione e nel trattamento di malattie croniche).

EURAMA darà un contributo per creare le condizioni legali normative per la sicura applicazione di Ayurveda in tutti i paesi europei. Per raggiungere questo scopo EURAMA intende dare il suo contributo sia alla ricerca scientifica dell'Ayurveda che alla preparazione e formazione di medici e di personale medico sia nella teoria che nella prassi clinica.

Siamo convinti che l'Ayurveda troverà il suo meritato posto con queste attività nell'ambito della medicina europea. EURAMA invita tutti i medici, Vaidyas e scienziati, indipendentemente dalla loro scuola di pensiero e formazione nell'ambito di Ayurveda, a partecipare a questo grande obiettivo.

Di conseguenza i fondatori di questa associazione, al fine di regolamentare le attività dell'Eurama con la definizione di uno Statuto preciso formulano i seguenti articoli:


 S T A T U T O

1. Nome, sede e ambito di attività dell'associazione

1.1.    L'associazione è denominata EURAMA-European Ayurveda Medical Association - Società Europea Medici Ayurvedici

1.2.    L'associazione ha la sua sede in Leystr. 8/7/62, 1200 Wien.

1.3.    L'associazione estende la sua attività in tutta Europa, ma può anche, se necessario e sensato, creare cooperazioni con medici ayurvedici, Vaidyas e società in paesi non europei.

 

2. Scopo dell'associazione

L'associazione persegue esclusivamente obiettivi di utilità comune ai sensi delle norme dei §§ 34 - 37 BAO (Bundes-Abgaben-Ordnung),- per cui la sua attività è senza scopo di lucro. Si pone l'obiettivo di promuovere l'Ayurveda, dei medici ayurvedici e Vaidyas, il loro scambio di opinioni e la ricerca in ambito dell'Ayurveda. Inoltre intende rappresentare gli interessi dei medici ayurvedici di fronte all'Unione Europea, ai governi nazionali, come anche di fronte a governi di altri enti territoriali, nonchè di fronte ad organizzazioni non governative.

I singoli obiettivi sono i seguenti:

  • 1) Promuovere l'integrazione di Ayurveda nel sistema sanitario europeo,
  • 2) Promuovere lo sviluppo integrale delle potenzialità di medico e sostegno nella sua formazione in medicina ayurvedica,
  • 3) Promozione ed attuazione di ricerche scientifiche in ambito dell'Ayurveda, Fundraising per i progetti Ayurvedici e conferimento di borse di studio
  • 4) Creazione di una biblioteca specialistica ayurvedica e di una banca dati elettronica con letteratura specialistica ayurvedica
  • 5) Formazione in Ayurveda in tutte le modalità e messa a disposizione di strumenti didattici,
  • 6) L' avvio dei passi necessari per rendere disponibili preparati ayurvedici e metodi terapeutici,
  • 7) Incentivare lo scambio internazionale di opinioni e di pareri specialmente con studiosi ayurvedici e medici (Vaidyas) dall'India,
  • 8) Creazione di un forum di esperti per sostenere medici ayurvedici europei in quesiti specialistici
  • 9) Creazione di legami interdisciplinari fra Ayurveda, forme tradizionali di terapie europee e medicina moderna,
  • 10) Rendere chiaro il ruolo della coscienza e dello sviluppo di più alti livelli di consapevolezza per la comprensione di salute,
  • 11) Relazioni pubbliche, consulenza in ambito ayurvedico nei confronti di organizzazioni professionali, autorità, cassa malati e industria,
  • 12) Cooperazione a livello mondiale con altre associazioni e università che si occupano di ricerca scientifica fondata e divulgazione dell'autentico ayurveda.

 

3. Attività e modalità per reperire mezzi finanziari previsti
per la realizzazione dello scopo dell'associazione:

3.1.    L'obiettivo dell'associazione deve essere realizzato attraverso le seguenti attività ideali:

  • Riunioni e simposi scientifici
  • Edizione di pubblicazioni e di pubbliche relazioni
  • Seminari
  • Lobbying
  • Rappresentanza di singoli membri dell'associazione di fronte ad autorità amministrative e pubbliche in relazione al perseguimento dell'obiettivo dell'associazione

3.2.    I mezzi finanziari necessari per raggiungere l'obiettivo dell'associazione vengono reperiti attraverso:

  • Tasse per l'adesione all'associazione
  • Contributi associativi
  • Donazioni
  • Altre sovvenzioni

 

4. Costituzione e anno finanziario

4.1.    La costituzione dell'associazione avviene il 26.10.2008 con l'assemblea dei fondatori dell'associazione e con la sottoscrizione dello statuto dell'associazione. La costituzione dell'associazione deve essere immediatamente resa nota attraverso gli organi preposti dell'associazione con la segnalazione al registro dell'associazione.

4.2.    L'anno finanziario dell'associazione corrisponde all'anno solare.

 

5. Tipologia di partecipazione sociale

Gli iscritti dell'associazione si classificano in:

  • membri ordinari, i quali partecipano appieno al lavoro dell'associazione,
  • membri sostenitori, i quali sostengono l'associazione dal punto di vista finanziario o idealmente,
  • membri onorari.

 

6. Adesione all'associazione  

6.1.    Membri ordinari dell'associazione possono essere:

  • tutte le persone fisiche abilitate all'esercizio dell'attività di medico in un paese europeo o che sono in formazione,
  • tutte le persone fisiche che praticano in India o in un altro paese l'attività di medico ayurvedico (BAMS oppure dr. Ayur.) oppure che sono in formazione,
  • tutte le persone fisiche che lavorano in un paese europeo secondo le disposizioni del proprio paese come farmacisti, medici veterinari oppure sono scienziati di altre discipline che si occupano della tematica Ayurveda oppure sono in formazione per questo lavoro.

6.2.    Membri sostenitori possono essere tutte le persone fisiche o giuridiche oppure società di persone che rappresentano gli interessi di Ayurveda o dei medici ayurvedici.

6.3.    Membri onorari possono essere tutte le persone fisiche, che hanno avuto questo riconoscimento da parte dell'assemblea generale.

6.4.    Il direttivo decide definitivamente in merito all'adesione di membri ordinari e sostenitori. L'adesione può essere rifiutata senza indicazione dei motivi. La partecipazione ordinaria all'associazione diventa efficace solo dopo una conferma scritta da parte del direttivo e dopo pagamento delle tasse d'iscrizione e/o quote associative.


 

7. Durata della partecipazione all'associazione  

La partecipazione all'associazione si conclude con la morte - in caso di persone giuridiche e società di persone con la decadenza della persona giuridica-, con le dimissioni volontarie, con la radiazione e con l'esclusione.

7.1.    Le dimissioni volontarie possono essere date ogni momento, devono però essere comunicate per iscritto al direttivo e sono efficaci dal giorno in cui la comunicazione è stata spedita per posta. Non esonerano però dagli obblighi assunti nei confronti dell'associazione fino al giorno delle dimissioni.

7.2.    La radiazione di un membro viene effettuata dal direttivo, nel caso in cui, nonostante vari solleciti, questi non abbia pagato i contributi associativi per più di un anno. La radiazione non esonera dagli obblighi nei confronti dell'associazione fino al giorno della radiazione.

7.3.    L'esclusione di un membro dall'associazione può essere disposta da parte del direttivo per grave infrazione nei confronti degli obblighi associativi e per comportamento disonorevole.

Contro l'esclusione è comunque possibile fare ricorso all'assemblea generale entro due settimane dalla ricevuta della decisione del direttivo. Fino alla delibera dell'assemblea generale i diritti e doveri dei membri rimangono inalterati.

 

8. Diritti e doveri dei membri

8.1.    I membri sono autorizzati a partecipare a tutte le manifestazioni dell'associazione e ad usare le istituzioni dell'associazione. Il diritto al voto nell'assemblea generale, come il diritto al voto elettorale attivo e passivo compete a tutti i membri ordinari.

8.2.    I membri sono tenuti a promuovere con tutti i mezzi gli interessi dell'associazione e a omettere tutto ciò che potrebbe danneggiare lo scopo ed il prestigio dell'associazione. Devono rispettare gli statuti dell'associazione e le delibere degli organi dell'associazione. Sono tenuti al pagamento puntuale della tassa d'iscrizione e dei contributi associativi nell'ammontare deliberato dall'assemblea generale. I membri onorari sono esonerati dall'obbligo del pagamento dei contributi.

8.3.    I contributi associativi dei membri ordinari scadono entro il 31.03. di ogni anno solare.

8.4.    Il direttivo è autorizzato ad abbassare per singoli membri ordinari i contributi associativi, se questi sono soci attivi presso altre società ayurvediche, associazioni le quali cooperano con EURAMA, oppure se ciò è necessario dalla situazione economica.   

9. Organi dell'associazione 

Organi dell'associazione sono:

  • l'Assemblea generale (punti 10. e 11.)
  • il Direttivo (punti 12. fino a 14.)
  • il Revisore dei conti (punto 15),
  • il Collegio arbitrale (punto 16)
  • Consulenza scientifica (punto 17)
  • Gruppi di lavoro (punto 18.)

10. Assemblea generale

10.1. L'assemblea generale ordinaria ha luogo annualmente entro 5 mesi dall'inizio dell'anno solare.

10.2. L'assemblea generale straordinaria viene indetta

  • Su decisione del direttivo
  • Su decisione dell'assemblea generale ordinaria
  • Su richiesta scritta di almeno un decimo dei membri ordinari oppure su
  • richiesta dei revisori dei conti.

L'assemblea generale straordinaria deve aver luogo entro un mese dalla delibera ovvero dalla ricevuta della mozione di convocazione.

10.3. Il direttivo deve invitare all'assemblea generale ordinaria che straordinaria tutti i membri per iscritto oppure attraverso fax o e-mail specificando l'ordine del giorno almeno 2 settimane prima del termine.

10.4. Mozioni all'ordine del giorno devono pervenire al direttivo almeno 24 ore prima della data dell'assemblea generale per iscritto, oppure attraverso telefax oppure e-mail.

10.5. Deliberazioni valide - ad eccezione di quelle pervenute attraverso ricorso con assemblea straordinaria-, possono solo essere decise all‘ordine del giorno.

10.6. Tutti gli iscritti sono autorizzati a partecipare all'assemblea generale. Il voto attivo e passivo è regolamentato dal punto 8 degli statuti. Ogni membro ordinario esprime una voce.

L'assemblea generale è in numero legale quando è convocata ai sensi dello Statuto senza che si debba tener conto del numero dei membri presenti.

10.7. Per votazioni e deliberazioni durante l'assemblea generale è sufficiente nella norma la semplice maggioranza dei voti validi.

Per delibere che modificano gli statuti dell'associazione, che sciolgono l'associazione oppure che destituiscono l'intero direttivo o singoli membri dello stesso è necessaria una maggioranza qualificata con due terzi di voti validi espressi.   

10.8. L'assemblea generale è presieduta dal presidente, nel caso in cui questi fosse impedito, presiede il suo sostituto. Se anche questi fosse impedito, presiede il membro più anziano.

 

11. Campo d'attività dell'assemblea generale

All'assemblea generale competono i seguenti compiti:

  • a) Approvazione del rendiconto dei revisori dei conti e del consuntivo
  • b) Approvazione del preventivo
  • c) Votazione e destituzione dei membri del direttivo e dei revisori dei conti
  • d) Autorizzazione a negozi giuridici fra revisori dei conti e l'associazione
  • e) Approvazione del direttivo
  • f) Determinazione della quota d'iscrizione e delle quote associative
  • g) Conferimento e cancellazione di membri onorari
  • h) Deliberazione riguardo a ricorsi avverso destituzione di membri dell'associazione
  • i) Deliberazione su modifiche agli statuti e scioglimento volontario dell'associazione
  • j) Consulenza e deliberazione riguardo altre tematiche poste all'ordine del giorno

 

12. Il Consiglio d'amministrazione  

12.1.  Il consiglio d'amministrazione è composto da almeno cinque, al massimo quindici membri, ovvero:

a) dal presidente
b) dal sostituto del presidente
c) segretario verbalizzante
d) sostituto del segretario verbalizzante
e) dal cassiere
f) dagli altri membri del direttivo  

12.2.  Viene votato dall'assemblea generale per una durata di 3 anni. Possono esservi eletti solo membri ordinari. E' ammessa la rielezione. Il periodo di attività del consiglio d'amministrazione estende fino all'elezione del nuovo direttivo.

12.3.  Il consiglio d'amministrazione ha il diritto, in caso di dimissioni di un membro dello stesso per il residuo periodo di funzionamento a inserire nel direttivo al suo posto un altro membro dell'associazione eleggibile, nel quale caso è necessaria la semplice maggioranza delle votazioni espresse al consiglio, mentre l'autorizzazione viene data nell'assemblea generale successiva.

12.4. Le sedute del consiglio d'amministrazione vengono convocate dal presidente, nel caso di un suo impedimento, dal suo sostituto, per iscritto, per fax o per e-mail e se anche questi risultasse impedito per un periodo di tempo non quantificabile, da ogni altro membro del consiglio d'amm.

12.5.  Le sedute del consiglio d'amministrazione avvengono sia con riunioni fisiche dei membri del direttivo, oppure per telecomunicazione in forma di video o di teleconferenze.

12.6.  Le decisioni prese durante le sedute del consiglio d'amministrazione sono da verbalizzare e da consegnare entro 48 ore dal termine della seduta a tutti i membri del direttivo per via elettronica. Questo verbale e pertanto le delibere si ritengono approvate, se entro 48 ore non viene inoltrato ricorso per via fax o per e-mail presso chi presiede la seduta del direttivo stesso.

12.7. Il consiglio d'amministrazione è in numero legale, se sono stati invitati tutti gli iscritti e se partecipano alla seduta almeno la metà dei membri del direttivo.

12.8. La delibera "im Umlaufwege" è possibile, se nessuno membro del consiglio d'amministrazione la contraddice.

12.9. Il consiglio d'amministrazione delibera con la semplice maggioranza. A parità di voti è determinante il voto del presidente.

12.10.   Il presidente presiede le sedute del consiglio d'amministrazione, in caso di suo impedimento il suo sostituto. Se anche questi è impedito, le sedute vengono presiedute dal membro più anziano del direttivo.

12.11.   A parte i casi di morte o decorrenza del periodo di funzionamento (12.2.), la funzione di un membro del direttivo termina con la destituzione (12.12) oppure con le dimissioni (12.13).

12.12.   L'assemblea generale può ogni momento destituire dalle sue funzioni con la maggioranza dei 2/3 dei voti espressi l'intero consiglio d'amministrazione oppure singoli membri del direttivo. L'assemblea può decidere se la destituzione è immediatamente efficace o se diventa efficace con l'istituzione di un nuovo direttivo, ovvero di un membro del direttivo.

12.13.   I membri del consiglio d'amministrazione possono dichiarare ognora le loro dimissioni per iscritto. La dichiarazione di dimissione di singoli membri è da indirizzare al consiglio d'amministrazione, la dimissione dell'intero consiglio d'amministrazione all'assemblea generale. La dimissione diventa efficace solo con la votazione ovvero coop (12.3.) di un successore.

12.14.   Il consiglio d'amministrazione può darsi un regolamento interno per regolamentare i propri affari.

 

13. Campo di attività del consiglio d'amministrazione

La direzione dell'associazione compete al consiglio d'amministrazione come organo direttivo ai sensi della legge sulle associazioni. Ad esso sono affidati tutti quei compiti i quali non sono conferiti dagli statuti ad altri organi dell'associazione.

Nell'ambito della sua attività rientrano le seguenti questioni:

  • a) Preventivo annuale e stesura del rendiconto e del consuntivo
  • b) Preparazione e convocazione dell'assemblea generale ordinaria e straordinaria
  • c) Amministrazione dell'associazione e del patrimonio dell'associazione,
  • d) Ammissione, destituzione e radiazione di membri dell'associazione,
  • e) Assunzione e licenziamento di impiegati dell'associazione e
  • f) Contrattazione e stipulazione di tutti i contratti rilevanti per l'associazione incluse assicurazioni importanti per l'associazione

 

14. Particolari adempimenti di singoli membri del consiglio d'amministrazione

14.1.  Il presidente rappresenta l'associazione verso l'esterno.

14.2. I rapporti interni sono i seguenti:

  • a) il presidente tratta gli affari correnti dell'associazione. Presiede l'assemblea generale e le sedute del consiglio d'amministrazione. In alcuni casi è autorizzato a decidere autonomamente in questioni che rientrano nella sfera d'azione dell'assemblea generale o del consiglio d'amministrazione; in questi casi però è necessaria l'autorizzazione successiva da parte dell'organo associativo di competenza.
  • b) Comunicazioni scritte dell'associazione devono essere firmate dal presidente o dal suo sostituto ed inoltre da un altro membro del consiglio d'amministrazione. Per quanto attiene a questioni finanziarie le comunicazioni scritte dell'associazione devono essere firmate dal presidente o dal suo sostituto ed inoltre dal cassiere.
  • c) deleghe per negozi giuridici, per rappresentare l'associazione verso l'esterno ovvero per agire in suo nome, possono essere conferite esclusivamente dai membri del consiglio d'amministrazione nominati nel punto precedente.
  • d) il segretario verbalizzante deve sostenere il presidente nella guida dei negoziati dell'associazione. A lui compete verbalizzare i protocolli dell'assemblea generale e delle sedute del consiglio d'amministrazione.
  • e) Il cassiere è responsabile per la gestione finanziaria.
  • f) Il sostituto del presidente e del segretario verbalizzante possono solo diventare attivi dal momento che il presidente o il segretario siano impediti; l'efficacia delle azioni di rappresentanza però non viene intaccata.

 

15. Il revisore dei conti

15.1. I due revisori dei conti vengono eletti dall'assemblea generale per la durata del periodo di funzionamento del consiglio d'amministrazione. E' ammessa la loro rielezione.

I revisori dei conti non devono appartenere a nessun organo - ad eccezione dell'assemblea generale - la quale attività è oggetto di esame.

15.2. Ai revisori dei conti compete il controllo corrente delle attività e il controllo della gestione finanziaria dell'associazione in riferimento alla regolarità del rendiconto e all' utilizzazione dei mezzi ai sensi dello statuto.

15.3. Negozi giuridici fra revisori dei conti e l'associazione necessitano dell'autorizzazione dell'assemblea generale.

15.4. Per il resto si fa riferimento per i revisori dei conti alle disposizioni dei punti 12.11. (termine del periodo di funzionamento), 12.12. (destituzione) e 12.13. (dimissione).

 

16. Consulenza scientifica 

16.1. Nella consulenza scientifica possono essere chiamate personalità della ricerca, della prassi medica, le quali attraverso la loro capacità possono promuovere in modo particolare gli obiettivi dell'associazione stabiliti al punto 2 di questi statuti.

16.2. La chiamata nella consulenza scientifica avviene da parte del consiglio d'amministrazione oppure da parte dell'assemblea generale con la semplice maggioranza delle votazioni espresse.

16.3. La consulenza scientifica sostiene e dà consigli al consiglio d'amministrazione, nonché suggerimenti all'assemblea generale.

 

17. Gruppi di lavoro  

Per la trattazione di tematiche specialistiche il consiglio d'amministrazione o l'assemblea generale possono con la semplice maggioranza delle votazioni espresse formare dei gruppi di lavoro e determinare i loro membri. Un membro del consiglio d'amministrazione deve essere presente in ogni gruppo di lavoro. Ogni gruppo di lavoro si autocostituisce e può dotarsi di un regolamento interno. I gruppi di lavoro possono far entrare/cooptare dei non-membri dell'associazione come esperti.

 

18. Il collegio arbitrale  

Tutti i contenziosi nati nel rapporto con l'associazione vengono trattati dal collegio arbitrale.

18.1. Il collegio arbitrale si compone da tre membri ordinari dell'associazione. Esso è composto in modo tale che ogni parte in causa in seguito a sollecito da parte del consiglio d'amministrazione nomina entro 2 settimane per iscritto un membro ordinario come giudice. I giudici così denominati votano con maggioranza dei voti entro altre due settimane un terzo membro ordinario dell'associazione come presidente del collegio arbitrale. In caso di parità di voti, la scelta avviene casualmente fra i membri proposti.

18.2.  I membri del collegio arbitrale non possono appartenere ad alcun organo - ad eccezione dell'assemblea generale - la cui attività è oggetto del contenzioso.

18.3. Il collegio arbitrale deve ascoltare ambedue le parti in causa prima di decidere. Emette la sua sentenza in presenza di tutti suoi membri con la semplice maggioranza di voti. Decide in base alla coscienza e conoscenza. Le sue decisioni sono definitive all'interno dell'associazione.

19. Lo scioglimento volontario dell'associazione

19.1.  Lo scioglimento volontario dell'associazione può essere deciso solo con l'assemblea straordinaria generale convocata appositamente per questo scopo e solo con una maggioranza di voti determinata sul punto 10.7 dagli statuti.

19.2.  Questa assemblea generale deve - quando è presente un patrimonio associativo - anche deliberare sulla liquidazione. Deve convocare un liquidatore e decidere a chi lo stesso debba trasferire, dopo aver coperto gli obblighi finanziari, il patrimonio residuo.

19.3. Il patrimonio rimanente deve essere trasferito dal liquidatore ad una o più organizzazioni le quali hanno lo stesso obiettivo come su punto 2. Sono da rispettare le disposizioni dei §§ 324 - 47 BAO.

19.4. Il patrimonio non deve in alcun caso essere trasferito ai membri dell'associazione.

 

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